Seminari o Lezioni?
14 dicembre 2009
Una circolare del 1998 distingue attività seminariali da attività formative. In ragione di tale distinzione disciplina differentemente gli obblighi del dipendente impegnato nelle une piuttosto che nelle altre.
La circolare in oggetto è quella n. 10 del 16/12/98. Essa prevede:
Omissis
” In sostanza, se un’attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l’autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.
E’ evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l’eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali.
Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull’attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti.
Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l’evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell’aspetto didattico e formativo (che implica l’autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo specifico e primario che l’evento vuole raggiungere.”
E’ evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l’eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali.
Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull’attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti.
Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l’evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell’aspetto didattico e formativo (che implica l’autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo specifico e primario che l’evento vuole raggiungere.”
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